Passeggeri bresciani ottengono compensazione pecuniaria: la sentenza
Ebbero un ritardo aereo del volo Neos da Verona a Cagliari
Il ritardo del volo aereo Neos fu superiore alle 3 ore complessive
Lo scorso 28 settembre 2020 il Giudice di Pace di Verona ha emesso una sentenza con la quale ha condannato la compagnia aerea Neos a risarcire due passeggeri originari di Brescia, E. M. e B. Z., i quali hanno deciso di dare mandato di rappresentanza ad ItaliaRimborso e sono stati difesi dall'avv. Salvatore D'Angelo.
Il fatto accadde il 9 agosto 2019 quando la compagnia italiana ritardò di oltre 3 ore il volo NO5974 con partenza dall'aeroporto di Verona alle ore 20.50 ed arrivo schedulato all'aeroporto di Cagliari per le 22.20 "senza fornire infromazioni né assistenza di alcun tipo", come lamentato dai due passeggeri e scritto in sentenza. Pertanto, i viaggiatori lombardi si affidarono ad ItaliaRimborso, invocando le previsioni del Reg. (CE) n. 261/04 in riferimento al diritto alla compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno da ritardo, quantificandoli in 250 euro ciascuno, cifra ottenuta sulla base della lunghezza della tratta aerea nazionale.
Neos non contestò di essere il vettore incaricato, precisò che i biglietti erano parte di un pacchetto turistico venduto da un tour operator e che il ritardo fu legato ad una improvvisa indisponibilità del veicolo, richiamando l'art. 5 del Regolamento in base al quale il vettore è esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria quando il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali. Nel dettaglio, la compagnia aerea italiana ha osservato che il ritardo aereo fosse legato ad una urgente sostituzione del velivolo e che fu fornita tutta l'assistenze prescritta, fatto che, ha osservato il vettore, "esclude il diritto alla compensazione pecuniaria o la limita al 50% ex art. 7.2 del Reg. 261/2004".
Il Giudice di Pace di Verona ha correttamente applicato il Regolamento Europeo 262 e l'art. 19 della Convenzione di Montreal, ritenendo fondata la domanda dei passeggeri ed accogliendola, condannando il vettore al pagamento di 400 euro ciascuno per compensazione pecuniaria.