Passeggera romagnola risarcita per ritardo volo Laudamotion-Ryanair
Dopo due anni è arrivato il verdetto del tribunale bolognese
Ennesimo successo per ItaliaRimborso a tutela dei passeggeri
C. B., passeggera romagnola, difesa dall'Avvocato Salvatore D'Angelo per conto di ItaliaRimborso che ha fornito assistenza alla donna, è riuscita a vincere una causa contro la compagnia aerea Ryanair. La sentenza del Giudice di Pace di Bologna del 27 gennaio 2021, dopo tre udienze, infatti, ha cristallizzato i diritti della viaggiatrice che ha reclamato fin dal primo momento, chiedendo assistenza ad Italia Rimborso, la propria compensazione pecuniaria per il ritardo subito dal volo OE1303 per la tratta Bologna Vienna del giorno 23 ottobre 2019 (ore 15.45). Quel volo fu operato dalla compagnia aerea Laudamotion che, è bene ricordarlo, nel mese di gennaio del 2019 fu rilevata per il 100% proprio da Ryanair.
Ryanair dal canto suo s'è difesa spiegando che ha soltanto "messo a disposizione il proprio sito per la vendita di biglietti di altra compagnia" e che "Lauda motion è sia il vettore contrattuale
che operativo". Nel merito Ryanair nulla ha eccepito circa l'esistenza di una causa eccezionale che avesse determinato il ritardo del volo. "Riguardo l'eccezione preliminare – scrive il Giudice di Pace – va affermata la legittimazione passiva di Ryanair che, in qualità di vettore contrattuale, ha venduto alla passeggera i biglietti per il viaggio aereo avvalendosi del vettore operativo Laudamotion", individuando nello specifico che il pagamento sia avvenuto "sul sito di Ryanair".
Da ciò s'è evinto che il biglietto sia stato acquistato "a fronte di un rapporto di code sharing tra le due compagnie, vale a dire sulla base di un accordo commerciale di collaborazione tramite il quale due o più compagnie condividono lo stesso volo: in questo caso il passeggero acquista un biglietto emesso da una compagnia aerea ma in realtà il volo è effettivamente operato (eseguito) da un altro vettore". Il Giudice ha inoltre evidenziato che le omissioni del vettore operativo (Laudamotion) si considerano commesse dal vettore contrattuale (Ryanair) che è pertanto solidalmente responsabile col primo, dunque la relativa azione può essere promossa, a scelta del passeggero, anche separatamente contro il solo vettore contrattuale.
Non essendo state rilevate appunto circostanze eccezionali, la compagnia Ryanair è stata condannata a corrispondere i 250 euro della compensazione pecuniaria alla passeggera.
"Si tratta di una sentenza storica che è destinata senza alcun dubbio a fare giurisprudenza – osserva l'avvocato Salvatore D'Angelo -. Il Giudice di Pace di Bologna, in buona sostanza, ha sostenuto che sebbene il volo sia stato operato da Laudamotion, quel biglietto fu acquistato sul sito di Ryanair che, qualche mese prima del volo, aveva acquisito la totalità della proprietà della compagnia austriaca. Pertanto non è esonerata da alcuna responsabilità e deve correttamente risarcire la passeggera romagnola".
Un altro successo per ItaliaRimborso che, grazie alla fase di prevalutazione delle richieste di assistenza che pervengono quotidianamente ed alla competenza nel settore aeronautico del proprio personale e degli avvocati affiliati, riesce a difendere i diritti dei passeggeri anche dinanzi all'autorità giudiziaria competente.