Bergamo: Giudice di Pace condanna Air Albania a risarcire passeggero
Diritti del passeggero tutelati grazie ad Italia Rimborso
L'uomo riceverà 250 euro a titolo di indennizzo per il danno
Con la sentenza del 6 aprile 2021 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo viene riconosciuto ad un passeggero albanese, I. S., quale genitore esercente la potestà genitoriale del figlio, la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria (Regolamento CE N. 261/2004) a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo di un volo.
In particolare, nel caso in oggetto il viaggiatore, a seguito del ritardo del volo aereo n. ZB2008 della compagnia aerea Air Albania, diretto dall'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio il Caravaggio all'Aeroporto Internazionale di Tirana, giunto a destinazione oltre 7 ore dopo rispetto all'orario previsto contrattualmente, chiedeva, tramite ItaliaRimborso rappresentata dall'avvocato Salvatore D'Angelo, alla compagnia aerea albanese il riconoscimento del risarcimento aereo sancito dal predetto Regolamento Comunitario 261 del 2004, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Il passeggero albanese ed ItaliaRimborso decisero ad adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti. Il giudice di Pace competente ha accolto totalmente la domanda degli attori ed ha conseguentemente condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 250,00 a titolo risarcitorio.
"Grazie alle normative europee e, in particolare, il Regolamento 261/2005 – spiegano da ItaliaRimborso.it -, le compagnia aeree non possono assolutamente ignorare i diritti dei passeggeri, spesso scoraggiati dall'intentare cause contro aziende con sedi legali all'estero. La vicenda si è conclusa anche grazie al nostro intervento: non ci sottrarremo in futuro dal supportare i viaggiatori e, anzi, potenzieremo la nostra attività".