Volo in continuità con due compagnie aeree: chi paga per i disagi?
Ecco cosa succede nel caso dei cosiddetti voli in Code Sharing
Quale compagnia aerea deve risarcire il passeggero?
Con questo post affronteremo un quesito specifico inerente sempre alla richiesta di compensazione pecuniaria ma chiarendo a quale compagnia aerea bisognerà rivolgersi qualora i due voli compresi all'interno della medesima prenotazione siano operati da due diversi vettori aerei (CODE SHARING).
Non è affatto raro il caso in cui questo possa venire a verificarsi visti i contratti di collaborazione e partnership commerciali che moltissime compagnie aeree hanno messo in piedi al fine di riuscire a servire tratte aeree sempre più lunghe permettendo così ai passeggeri di arrivare dall'altra parte del globo effettuando un'unica prenotazione: i cosiddetti voli in continuità.
- Cosa sono i voli in continuità?
- Di quale compagnia aerea è la responsabilità?
- Ecco chi deve risarcire il passeggero!
Cosa solo i voli in continuità?
Come abbiamo già visto in un precedente post i voli in continuità, anche detti voli con scalo, sono quei voli con tratta molto ampia che necessitano di uno scalo aereo intermedio tra l'aeroporto di partenza e l'aeroporto d'arrivo; se vuoi approfondire l'argomento CLICCA QUI.
Abbiamo anche trattato l'argomento compensazione pecuniaria legata ai voli in continuità, sia essa derivante da un ritardo aereo, da una cancellazione, un overbooking o da una perdita di coincidenza.
Vettore aereo contrattuale e vettore aereo operativo, di chi è la responsabilità?
Cominciamo con il chiarire le differenze e per farlo ci serviremo di un semplice esempio: immaginiamo di partire scegliendo come aeroporto di partenza quello di Milano Malpensa (MXP) e come destinazione finale l'aeroporto di Pechino (PEK) in Cina, quasi certamente sarà necessario affrontare uno scalo aereo intermedio, plausibilmente presso l'aeroporto di Istanbul (IST). Stando a questo esempio è verosimile che, effettuando una prenotazione con AIR CHINA, la prima tratta aerea possa essere effettuata da una differente compagnia aerea come ad esempio Turkish Airlines.
Stando a questo esempio di pura fantasia AIR CHINA rappresenterà il vettore aereo contrattuale, ovvero la compagnia aerea con cui abbiamo effettuato la prenotazione dei voli in continuità, mentre, Turkish Airlines rappresenterà invece il vettore aereo operativo che avrà servito una delle due tratte aeree comprese all'interno della nostra prenotazione.
Adesso, nel caso in cui dovessimo malauguratamente subire un disagio aereo, sia esso un ritardo, una cancellazione o un overbooking, sulla tratta IST-PEK dove vettore aereo contrattuale ed operativo coincidono non avremo alcun dubbio: la responsabilità è addebitabile ad AIR CHINA.
Diversamente, nel caso in cui il disagio aereo si verificasse durante la prima tratta aerea, quella servita da Turkish Arlines? A quale compagnia aerea andrà chiesta la compensazione pecuniaria?
In caso di CODE SHARING la responsabilità è condivisa da entrambe le compagnie aeree!
Entra quindi in gioco la cosiddetta responsabilità solidale di entrambe le compagnie aeree legate da contratto di code sharing, ciò significa che un'eventuale richiesta di compensazione pecuniaria potrà essere avanzata dal passeggero, sempre tenendo in riferimento l'esempio fatto prima, nei confronti di AIR CHINA, di Turkish Airlines o addirittura contemporaneamente ad entrambi. Naturalmente taluna compagnia aerea avrà possibilità di rivalersi sull'altra compagnia nell'ottica di una responsabilità condivisa. Tendenzialmente comunque è prassi comune quella di rivolgersi direttamente al vettore contrattuale in quanto il passeggero è legato con questo da una stipula di contratto effettiva.
Purtroppo però è frequente assistere sia da parte del vettore contrattuale che da quello operativo ad un fastidiosissimo gioco di scarica barile nei confronti dell'altro e, se questo dovesse verificarsi, il passeggero avente diritto a compensazione pecuniaria non potrà far altro che interrompere la “richiesta bonaria” di risarcimento preferendo una richiesta che segua il canonico iter legale.
Ovviamente, se hai subito un disservizio aereo simile a quello sopra descritto, non esitare a contattarci attraverso il nostro servizio incoming (06/56548248 – info@italiarimborso.it): ricorda che hai due anni di tempo per ottenere fino a 600€!