Volo di riprotezione, che cos’è e chi ne può beneficiare
Riprotezione aereo, significato e ambiti di applicazione
Cosa deve essere garantito al passeggero di un volo
Abbiamo più volte trattato sul nostro sito il concetto di Compensazione Pecuniaria richiedibile in caso di ritardo (all'arrivo) di oltre tre ore, di cancellazione del volo o di overbooking.
Ma in questi due ultimi come viene garantito al passeggero l'arrivo a destinazione? Ecco prontamente entrare in ballo il volo di riprotezione!
Ma andiamo per gradi e capiamo quali dinamiche fanno entrare in gioco questa norma di salvataggio per i passeggeri.
Quale normativa regolamenta il volo di riprotezione?
Anche in questo caso a trattare la questione è il Regolamento Europeo 261/2004 che stabilisce l'obbligo di assistenza da parte delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri che abbiano subito un overbooking o la cancellazione di un volo, in quest'ultimo caso anche nell'ipotesi in cui la cancellazione sia da addebitare a circostanze eccezionali non addebitabili alla diretta responsabilità della compagnia aerea.
I vettori aerei hanno quindi l'obbligo di fornire assistenza ai passeggeri che subiscono un disservizio aereo e nello specifico, in caso di overbooking, volo cancellato ed anche dinanzi ad una perdita di coincidenza il passeggero ha diritto ad ottenere da parte della compagnia aerea un volo di riprotezione, ovvero un volo alternativo che permetta al passeggero di raggiungere la destinazione finale della sua prenotazione di volo.
Naturalmente il nuovo imbarco verso la destinazione finale dovrà essere effettuato in condizioni di trasporto comparabili a quelle del volo originariamente prenotato e non goduto, vale a dire nella medesima classe. Nel caso in cui la compagnia aerea offrisse un volo di riprotezione in classe superiore a quella acquistata sulla prenotazione originaria non potrà chiedere alcuna maggiorazione di costo al passeggero.
Cosa fare se il volo di riprotezione offerto dalla compagnia aerea non è soddisfacente
E se la compagnia aerea non offre alcun volo alternativo per raggiungere la destinazione finale oppure se il volo di riprotezione offerto non risulti soddisfacente per il passeggero? Può capitare sia il primo che il secondo caso, ad esempio la compagnia aerea potrebbe offrire un volo a distanza di due giorni mentre il passeggero ha necessità di arrivare a destinazione prima.
In entrambi i casi il passeggero ha facoltà di provvedere personalmente ad acquistare un volo alternativo, anche con differente compagnia aerea, e addebitare tali costi alla compagnia aerea responsabile della cancellazione o dell'overbooking.
Non solo, il passeggero potrà conteggiare alla compagnia aerea tutte le spese extra che avrà sostenuto autonomamente per raggiungere la destinazione finale, nello specifico sono ammissibili tre tipologie di spese extra riferite a:
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Hotel per passare la notte
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Pasti consumati fino al raggiungimento della meta finale
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Spostamenti da e verso l'aeroporto
Naturalmente tutte queste spese andranno rendicontate attraverso scontrini o fatture.
Di contro non possono essere addebitate al vettore aereo tutte quelle spese riconducibili a beni o servizi acquistati e non goduti a causa del ritardato arrivo a destinazione, di seguito alcuni esempi di spese non addebitabili alla compagnia aerea:
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Maggiorazione di prezzo del parcheggio auto dell'automobile in aeroporto
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Alberghi pagati e non goduti a destinazione
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Visite guidate o tour a destinazione
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Quota partecipazione a evento, concerto, fiera, manifestazione, etc...
Il volo di riprotezione (o volo alternativo) rappresenta quindi per il passeggero la garanzia di arrivare a destinazione in tempi accettabili qualunque possa essere il disagio aereo intercorso.